Se avete un fratello o una sorella con disabilità mettevi comodi e tenete il Maalox a portata di mano. Se invece appartenete alla schiatta di chi è convinto che in questo Paese vi sia una nuova sensibilità per le famiglie più fragili e per i caregiver familiari che presto porterà a svolte epocali, passate oltre ché quello che segue potrebbe irritare le vostre consolanti convinzioni.
Parto da una storia reale. Qualche giorno fa mi è giunta una richiesta di amichevole consulenza che merita di essere riportata nuda e cruda anche perché bene espressa.
“Ho una sorella con una grave disabilità priva di qualsiasi reddito salvo la pensione di invalidità e l’indennità di accompagnamento. I miei genitori sono ormai anziani e in difficoltà. Mia sorella da qualche anno vive con me e mio marito e io ne sono il suo amministratore di sostegno. Siamo ormai gli unici in grado di seguirla, impegno significativo ma che riteniamo giusto assumere anche se ha dei costi personali e anche economici. Niente di diverso da molte altre famiglie in condizioni simili. Affrontiamo spese e tentiamo di ottenere quelle poche agevolazioni che consentono di ammortizzare un po’ i costi che sosteniamo. Vengo al punto. Nelle settimane scorse, dopo lunghe riflessioni e conti, abbiamo deciso per l’acquisto di una nuova auto. Quella che abbiamo ormai è più in officina che su strada. Possiamo farcela a fatica pagando a rate e fruendo delle agevolazioni tributarie di cui mia sorella avrebbe diritto. Ne abbiamo parlato con il nostro commercialista che ci ha gelato con la risposta: nostra sorella non può essere considerata fiscalmente a nostro carico. Dunque non solo non abbiamo diritto a quelle agevolazioni, ma perdiamo anche una serie di detrazioni in denuncia dei redditi. Credo che quel professionista abbia dato una risposta frettolosa e scorretta, ma la sua determinazione mi spinge a chiederti come controbattere.”
Purtroppo – dal 2025 – quel professionista ha drammaticamente ragione. Nel silenzio generale l’ultima legge di bilancio ha dato una spallata alle agevolazioni che per molte famiglie fragili rappresentavano un sostegno già tutt’altro che significativo. È stato sufficiente al Parlamento modificare una riga di un fondamentale testo vigente (il TUIR) per escludere da varie agevolazioni una parte dei contribuenti. Agevolazioni che nell’ordine riguardano: le detrazioni forfettarie (meno tasse a seconda dei componenti del nucleo), alcune altre detrazioni anche di rilievo sanitario come gli ausili e i veicoli adattati e non, l’IVA agevolata sugli stessi veicoli, su molti ausili, sussidi tecnici ed informatici … Ad esserne colpiti sono i contribuenti che convivono con fratelli e sorelle con disabilità, suoceri, generi o nuore.
Per comprendere bene come si sia consumata questa bizzaria (usiamo per ora questo lemma cortese), dobbiamo ricordare la situazione fino a tutto il 2024.
Chi era considerato “fiscalmente a carico” del contribuente?
Primo criterio il grado di parentela o affinità: coniuge e figli sempre e anche non conviventi. Fratelli, sorelle, genitori, figli dei figli, nonni, suoceri, i generi e le nuore, solo se conviventi con il contribuente.
Secondo criterio ancora più stringente: per essere considerato a carico il familiare non deve superare un reddito proprio di 2.840,51 euro (fra l’altro al lordo degli oneri deducibili). Una cifra infima che fa comprendere che stiamo parlando veramente di condizioni di marginalità. Che poi … da dove esce quella strana cifra?
Facile: è la conversione in euro di 5.500.000 lire, limite fissato a metà degli anni ’90 e rimasto immarcescibilmente immutato da 30 anni. E anche questo la dice lunga: il coefficiente di “inflazione” in trent’anni è di circa 1,80; se dovessimo adeguare quel limite la cifra congrua sarebbe oggi di 5.200 euro circa. Nessun Governo in trent’anni ha pensato bene di adeguare quel limite, tanto è questione che riguarda i miserabili. Solo un minimo moto di vergogna, nel 2000, lo ha innalzato a 4.000 euro ma solo per i figli sotto i 24 anni.
Ma torniamo alla questione: fino a tutto il 2024 un fratello o un sorella potevano essere considerati fiscalmente a carico solo se conviventi e solo con un reddito inferiore ai 2.840,51 euro. Potevano ottenere una detrazione forfettaria fino a 750 euro, detrarre tutte le spese sostenute nell’interesse del congiunto, godere dell’IVA agevolata su veicoli, ausili, sussidi tecnici informatici …
Di fatto, al di là degli effetti tributari ed economici, era riconosciuto l’evidente carico che un fratello o una sorella si sobbarcano in una quotidianità già abbastanza pesante. Tanto più che il codice civile (art. 433) continua a ritenerli civilmente obbligati cioè legalmente tenuti a prestare gli alimenti al congiunto si trova in stato di bisogno e che non è in grado di provvedere al proprio mantenimento.
E arriviamo alla legge di bilancio per il 2025 (legge 207/2024). C’è uno specifico articolo (12) del Testo unico delle imposte dei redditi (TUIR) che è il cardine per individuare il concetto di “familiari fiscalmente a carico”: prima erano compresi tutti i familiari definiti nel codice civile (articolo 433) che abbiamo indicato più sopra.
La legge di bilancio, salva dal novero coniuge e figli e cancella gli altri lasciando solo gli “ascendenti” del contribuente: esclusivamente genitori, nonni e bisnonni, purché conviventi e con un improbabile reddito (pensione) inferiore ai 2.840,51 euro. Fratelli e sorelle via! Rimossi. Questo dall’anno fiscale 2025; significa che non ve ne accorgete nella denuncia dei redditi di quest’anno ma, amaramente, in quella del prossimo anno.
Sento già una vocina esperta là in fondo controbattere che “molte spese per i disabili sono deducibili (non detraibili)” e dunque quelle non vengono toccate se sostenute nell’interesse dei familiari verso i quali si è civilmente obbligati. Giusto appunto – e ci mancherebbe – ma rimangono comunque escluse le detrazioni forfettarie, altri oneri detraibili fra i quali i veicoli sui quali, oltretutto, non è più ammissibile nemmeno l’IVA agevolata e l’esenzione dal pagamento del bollo auto.
Fra l’altro su questi due ultimi punti sussiste il timore che dall’inizio dell’anno, in assenza di informazioni e di puntualizzazioni dell’Agenzia delle entrate, vi siano casi di persone che hanno continuato a fruire impropriamente delle agevolazioni IVA. Non improbabile la richiesta di restituzione dell’Agenzia delle entrate.
Sento un’altra vocina filogovernativa che sussurra: “Sì, ma abbiamo introdotto il quoziente familiare che aiuta le famiglie numerose”. Non meriterebbe repliche, ma diciamolo: il quoziente familiare ricalibra verso il basso per tutti le detrazioni; mitiga un po’ l’intervento verso le famiglie con più figli, ma fratelli e sorelle con disabilità non ne giovano affatto.
Ecco… questo è il tristo scenario di cui in questi mesi non si è sentita una voce di sussulto o anche solo di perplessità o financo di consapevolezza.
Di certo ad essere colpiti sono certamente nuclei già in particolare difficoltà e questo è del tutto evidente ripercorrendo i criteri e le condizioni.
È – ci torno ancora – un atto politico e culturale inquietante prima che tributario, un’azione schizofrenica se osserviamo che contemporaneamente si enfatizza il sostegno alla famiglia tradizionale, si celebra il ruolo dei caregiver familiari e si pronosticano cambi di passo gioiosamente condivisi in appositi tavoli.
Ma un tavolo, si sa, non lo si nega a nessuno.
I fardelli invece – a quanto pare – restano implacabili sul dorso di chi li porta.
Note (per chi vuole verificare)
- il riferimento della legge di bilancio è l’articolo 1, comma 11, lett. a), n. 2), L. 30 dicembre 2024, n. 207;
- il testo previgente che qui ci interessa è:
“Art. 12. Detrazioni per carichi di famiglia
Dall’imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia i seguenti importi:
(…)
d) 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ogni altra persona indicata nell’articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria, esclusi in ogni caso i figli, ancorché per i medesimi non spetti la detrazione ai sensi della lettera c). La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro168.
Le detrazioni di cui al comma 1 spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, (…), non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo di cui al primo periodo è elevato a 4.000 euro.” - il testo ora vigente (dal 1 gennaio 2025) che qui ci interessa è:
“Art. 12. Detrazioni per carichi di famiglia
Dall’imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia i seguenti importi:
(…)
d) 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ciascun ascendente che conviva con il contribuente. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro.
(…)
2. Le detrazioni di cui al comma 1 spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, (…), non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo di cui al primo periodo è elevato a 4.000 euro.”