Una recente scombiccherata produzione normativa mi costringe a tornare sulla vicenda della riformona. E vi sono sospinto ancora di più dopo averne letto l’analisi, sconsolatamente asciutta e ineccepibile, della newsletter fresca di pubblicazione dell’Osservatorio Disabilità Human Hall (l’Osservatorio giuridico permanente sui diritti delle persone con disabilità, Università degli Studi di Milano): lascio il link in fondo all’articolo.
La grande riforma della disabilità messianicamente annunciata ormai da oltre un anno è quotidianamente accompagnata da un profluvio di epiteti iperbolici: svolta epocale, cambio di paradigma, rivoluzione copernicana. Di effetti concreti sulla vita delle persone – al momento – non c’è alcunché salvo le aspettative di un mondo migliore il cui traguardo temporale è al momento posposto, rinvio dopo rinvio, a gennaio 2027.
La fremente attesa è però ben motivata: il nuovo impianto necessita di una fase di solida sperimentazione. Il che è comprensibile vista la portata della riforma: applicare nuovi criteri e le modalità della valutazione di base (invalidità, legge 104, legge 68 sul collocamento) e testare inclusivi percorsi per la valutazione multidimensionale e per la scrittura del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato.
Sperimentare e valutare gli esiti è cruciale per comprendere se il nuovo sistema sia per davvero sostenibile, applicabile, solido o necessiti di correttivi più o meno robusti.
L’atto di “sperimentare” – va da sé – è improntato a canoni scientifici ormai secolari e consolidati. Senza scomodare Cartesio e Galileo, l’esperimento deve rispondere a criteri rigorosi, a modalità trasparenti, alla pulizia da tutti gli elementi che possano inquinare i risultati, ma soprattutto una chiarezza su ciò che si sta sperimentando.
La riforma declina espressamente la sperimentazione (art. 31) anche se l’andazzo lascia piuttosto perplessi. Vediamone i tratti distintivi e le ultimissime stupefacenti novità.
Il testo originario prevedeva che la sperimentazione durasse 12 mesi (tutto il 2025) e fosse svolta in alcuni ambiti territoriali rappresentativi.
La valutazione di base viene affidata in toto a INPS che dunque procede, in quei territori, alla sperimentazione del nuovo iter e a testare, fra l’altro, i nuovi criteri di riconoscimento dell’invalidità civile al posto di quelli che risalgono al febbraio del 1992 (le tabelle di invalidità) oltre a stimare la necessità di sostegno di ognuno. Il decreto che rimpiazza le vecchie tabelle e circoscrive la metodologia di valutazione doveva essere pronto – così diceva la riforma in origine – entro il novembre 2024 giusto in tempo per l’avvio della sperimentazione del gennaio 2025.
Dunque a maggio 2024 la riforma si autoimponeva: una sperimentazione di 12 mesi (2025), l’individuazione degli ambiti territoriali in cui condurla, la definizione (entro novembre 2024) del regolamento che contenesse i criteri di riconoscimento e accertamento delle compromissioni e altro su cui effettuare la sperimentazione.
Ma questi ambiziosi intenti si scontrano con la greve realtà dei fatti e con una reale complessità tecnica sottaciuta negli entusiastici annunci.
Già nel luglio 2024 (decreto legge 71/2024) i termini per l’emanazione del regolamento – quello da sperimentare – vengono spostati a novembre 2025. Ma allora su che criteri sperimentiamo la nuova valutazione di base, l’invalidità, la necessità di sostegno ecc.? Intanto facciamolo su tre condizioni: disturbi dello spettro autistico, al diabete di tipo 2 e alla sclerosi multipla (perché proprio queste tre è il quarto mistero di Fatima). Seguirà, entro novembre 2024, un regolamento specifico giusto in tempo per l’avvio della sperimentazione del gennaio 2025.
Sempre a luglio 2024 vengono indicate le 9 province teatro della sperimentazione a partire da gennaio 2025: ma irrimediabilmente arriva il nuovo anno e il regolamento da sperimentare non c’è. Intanto inizia anche la formazione degli operatori che però non comprende i nuovi criteri che dovrebbero essere contemplati dal regolamento mancante.
Passano i mesi e ci si rende conto che la sperimentazione vacilla assieme agli elementi logistico-organizzativi su cui si basa: bisogna metterci una pezza e lo si fa nel febbraio del 2025 in sede di conversione del decreto milleproproghe (decreto legge 202/2024, legge 15/2025).
L’intera sperimentazione è prorogata a tutto il 2026, si coinvolgono altre 11 province e – ad abundantiam – sono individuate ulteriori 4 patologie su cui applicare, per intanto, i nuovi criteri (artrite reumatoide, cardiopatie, broncopatie e malattie oncologiche). Anche per queste seguirà un regolamento da emanare questa volta entro sei mesi (settembre 2025).
Sintesi: la sperimentazione è teoricamente iniziata a gennaio scorso, ma fino a giugno 2025 mancano i criteri da testare: manca il regolamentone (quello è ormai previsto per il novembre 2026) e mancano i regolamentini sui due gruppi di patologie/condizioni.
Quindi: che cosa sperimenta INPS oltre alla procedura di domanda amministrativa?
Bene inteso: la responsabilità della lacuna non è certo di INPS.
E veniamo ad oggi, veniamo ad un ulteriore riscontro sulla credibilità della riforma e di chi ne ha la regia.
Con tempi gestazionali il 27 giugno 2025, in ritardo di 8 mesi, viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale il “Regolamento recante i criteri per l’accertamento della disabilità connessa ai disturbi dello spettro autistico, al diabete di tipo 2 e alla sclerosi multipla, applicabili nella valutazione di base nel periodo di sperimentazione.”
È un decreto interministeriale: ministro della salute di concerto con il ministro del lavoro e delle politiche sociali e il ministro per le disabilità. Tre ministeri coinvolti e altrettanti uffici legislativi oltre ad una schiatta di esperti.
Sessanta pagine di allegati indicano alle commissioni i criteri da adottare per valutare invalidità, necessità di sostegno e molto altro.
Non entro qui volutamente nel merito dell’allegato; mi soffermo invece sul tragicomico testo del decreto, quello che dovrebbe fornire la base e definire il perimetro la sperimentazione almeno su quelle tre condizioni.
Inoppugnabilmente il primo articolo sancisce che il regolamento è finalizzato alla sperimentazione dal 1 gennaio al 31 dicembre 2025 (!). Sei mesi scarsi visto che siamo a luglio. Non quindi due anni.
Non solo: il regolamento non si applica su tutte e 20 le province, ma solo sulle prime 9.
In pratica chi ha elaborato, firmato, approvato il regolamento si è dimenticato del decreto di febbraio che ha esteso la sperimentazione, oltre che ad altre 11 province, fino al dicembre 2026. Anzi, lo cita nel preambolo, ma poi scorda di darne attuazione nel testo. Perso un pezzo, rimosso, cancellato…
Altra sintesi: abbiamo un regolamento da sperimentare, ma solo per sei mesi e solo in 9 province. Per le altre 11 che iniziano a fine settembre non è dato sapere…
Gli effetti che ne derivano sono grotteschi: una persona con disturbo dello spettro autistico fino al 31 dicembre viene valutato, se residente in una delle 9 province, con i nuovi criteri. Dal primo gennaio del 2026, a sperimentazione in corso, torna ai criteri del 1992. Se poi risiede nelle altre 11 province “sperimentali” viene valutato direttamente con i criteri vecchi.
Delle regole per le altre 4 patologie, nel frattempo non v’è traccia.
Insomma un dannato pastrocchio – illuminante per molti versi – su cui peraltro grava qualche dubbio di legittimità visto che vengono disattese le stesse indicazioni, fortemente volute dal ministero per le disabilità, del decreto legge 202/2024, quello che ha esteso la durata e l’ampiezza della sperimentazione di cui si continua a millantare la scientificità
Scientificità… è una rivoluzione copernicana sì, nel senso che Copernico si rivolta nella tomba.
Fonti
Newsletter n. 7, luglio 2025 “Diritti ad ostacoli” – Osservatorio giuridico permanente sui diritti delle persone con disabilità, Università degli Studi di Milano
Decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62
Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato.
Riferimento: articolo 12 e 31
Decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71
Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2024, n. 106
Riferimento: articolo 9, commi 1 e 7 bis
Decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202
Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2025, n. 15
Riferimento: articolo 19 quater, commi 1 e 3
Decreto interministeriale 10 aprile 2025 n. 94
Regolamento recante i criteri per l’accertamento della disabilità connessa ai disturbi dello spettro autistico, al diabete di tipo 2 e alla sclerosi multipla, applicabili nella valutazione di base nel periodo di sperimentazione.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2025, n. 147